Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione che Spiega i Motivi di Rigetto
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un percorso privo di ostacoli. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata prima ancora di essere esaminata nel merito, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando la mera ripetizione di argomenti già discussi.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza emessa a suo carico dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha cercato di far valere le proprie ragioni nell’ultima sede di giudizio possibile, quella di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema, tuttavia, ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso. Con un’ordinanza, i giudici hanno dichiarato l’impugnazione inammissibile. Tale decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un’analisi preliminare dei requisiti del ricorso stesso.
La conseguenza di questa declaratoria non è stata solo la conferma della condanna precedente, ma ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione si basa su considerazioni prettamente procedurali. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Genericità dei Motivi e Ripetitività delle Censure
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘generici’, ‘aspecifici’ e ‘riproduttivi’. In pratica, l’imputato non ha sollevato specifiche critiche di violazione di legge da parte della Corte d’Appello, ma si è limitato a:
1. Lamentare un difetto di motivazione in modo vago, attaccando l’uso della cosiddetta ‘motivazione per relationem’ (cioè per riferimento ad altri atti) senza però specificare dove e perché tale tecnica fosse stata usata in modo errato.
2. Riproporre le stesse argomentazioni di merito già presentate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma solo di verificare la corretta applicazione del diritto.
In sostanza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare perché non ha presentato alla Corte questioni di diritto nuove e specifiche su cui pronunciarsi, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile è una possibilità concreta quando l’impugnazione non è redatta con rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche precise che evidenzino un errore di diritto commesso dal giudice precedente. La riproposizione di argomenti già vagliati e respinti si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in un onere economico aggiuntivo per il ricorrente. La lezione è chiara: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede specificità e non ammette doglianze generiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati sono generici, aspecifici e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici errori di diritto.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere gli stessi argomenti giuridici già presentati e respinti dal giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello), senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/03/1970
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche (quanto al difetto di motivazione per il ricorso ad una motivazione per relationem) e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023