Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i criteri di rigore per l’ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivi generici o ripetitivi. Analizziamo questo caso per capire le regole del gioco e le conseguenze di un appello mal formulato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 387 bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su diversi punti:
* Contestazione del giudizio di responsabilità.
* Richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
* Critiche alla dosimetria della pena applicata.
In sostanza, il ricorrente chiedeva una revisione completa delle valutazioni fatte dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, che rappresentano un monito per chiunque intenda adire il massimo organo giurisdizionale.
1. Motivi Meramente Ripetitivi: I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano, in gran parte, una semplice riproposizione di censure già presentate e adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente le stesse argomentazioni, senza introdurre nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza di secondo grado, equivale a chiedere alla Cassazione di rifare il lavoro già svolto dai giudici di merito. Questo trasforma l’appello in un tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove, funzione che non spetta alla Corte di legittimità.
2. Genericità e Mancato Confronto: Il secondo punto cruciale è stata la genericità oggettiva dei motivi. Il ricorso, secondo la Corte, non si confrontava in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di evidenziare vizi logici o errori di diritto nel ragionamento della Corte d’Appello, l’impugnazione si limitava a esprimere un dissenso generico. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone pezzo per pezzo il percorso logico-giuridico, e non limitarsi a riaffermare la propria tesi difensiva.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, conferma che il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’elevata specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti, dove e perché quella sentenza viola la legge o presenta vizi logici insanabili.
In secondo luogo, la decisione ribadisce che un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende serve a disincentivare impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie. Pertanto, prima di intraprendere la via della Cassazione, è essenziale una valutazione rigorosa delle possibilità di successo, basata su critiche puntuali e non su generiche lamentele.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, oggettivamente generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali argomenti si basava il ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso contestava il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/12/1973
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9186/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 387 bis cod. le note difensive;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosc della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze atte generiche, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecita un diver valutazione delle prove, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 4 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.