Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso alla Suprema Corte è regolato da criteri molto stringenti. Un recente provvedimento ha ribadito come un ricorso inammissibile non solo precluda l’esame nel merito, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’appellante, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della decisione precedente. Il ricorso è quindi giunto al vaglio della Corte di Cassazione, chiamata a verificare prima di tutto la sua ammissibilità e, solo in un secondo momento, la sua fondatezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato vizi insanabili nell’impostazione dell’atto di impugnazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, corrispondenti ai due motivi di ricorso presentati.
Il primo motivo è stato giudicato meramente ‘confutativo’. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte territoriale, senza individuare specifici vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti logici della motivazione) nella sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto. Riproporre le medesime difese senza una critica mirata alla struttura giuridica della sentenza precedente rende il motivo, e quindi il ricorso inammissibile.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione ancora più netta: la novità della censura. L’imputato aveva lamentato la mancata esclusione della recidiva, un’argomentazione che, secondo la Corte, non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. È un principio consolidato che in Cassazione non si possano introdurre questioni nuove (‘nova’), che avrebbero dovuto essere discusse davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello. Questo divieto serve a garantire la gradualità del processo e a impedire strategie processuali dilatorie o a sorpresa.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. La seconda, più gravosa, è il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La Corte ha giustificato questa sanzione richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), secondo cui tale condanna è dovuta quando il ricorrente ha agito ‘in colpa’ nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso con motivi palesemente infondati, ripetitivi o del tutto nuovi costituisce una colpa, in quanto si attiva inutilmente la macchina della giustizia. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e rigoroso, fondato su vizi specifici e non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente confutativi, ovvero si limitano a riproporre argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti, oppure quando introduce per la prima volta questioni mai sollevate prima (cosiddetti ‘nova’).
È possibile presentare un nuovo motivo di doglianza per la prima volta in Cassazione?
No, la decisione conferma il principio consolidato secondo cui non è possibile introdurre in Cassazione motivi di doglianza che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice del merito. Farlo rende il motivo inammissibile.
Cosa succede economicamente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, a meno che non si possa escludere una sua colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il 23/03/1992
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo ha un contenuto meramente confutativo e si limita a riprodurre profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3);
ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile in quanto attiene ad una doglianza (mancata esclusione della recidiva) formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’ll ottobre 2024.