Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo rigetta e condanna alle spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue severe conseguenze economiche per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi giuridici sono stati applicati.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: l’utilizzabilità delle deposizioni di alcuni testimoni e la mancata esclusione della recidiva, ovvero l’aggravante legata alla pregressa condanna per altri reati. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la conferma della sentenza di condanna e un’ulteriore sanzione per il ricorrente.
La Ripetitività dei Motivi come Causa del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dal ricorrente non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate, esaminate e respinte in modo giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Proporre motivi ‘a stampo’, senza individuare vizi specifici della sentenza impugnata, rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo. La Corte ha inflitto anche il pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si basa sul principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui chi propone un ricorso con colpa, cioè senza la dovuta diligenza nel valutarne i presupposti di ammissibilità, deve subire una sanzione per aver inutilmente messo in moto la macchina della giustizia.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dei giudici supremi sono state concise ma nette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché deduceva ‘due motivi meramente riproduttivi di profili di censura […] già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale’. La Corte ha esplicitamente richiamato le pagine della sentenza d’appello dove tali questioni erano state trattate, evidenziando come il ricorrente avesse ignorato le risposte già fornitegli. La condanna alla sanzione pecuniaria è stata giustificata dal fatto che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un tentativo di ottenere un riesame dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è essenziale che la difesa individui vizi di legittimità specifici e concreti nella sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse doglianze già respinte in appello. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione strategica prima di adire la Suprema Corte, per non incorrere in costi aggiuntivi e nella definitiva cristallizzazione della condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e correttamente respinti dalla corte del grado precedente, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione oltre alle spese processuali?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto ‘versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, ovvero con negligenza, avendo presentato motivi palesemente ripetitivi e quindi privi di fondamento per un giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 19/12/1998
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riprodu profili di censura (relativi alla inutilizzabilità delle deposizioni dei testimoni Poppi, e alla mancata esclusione della recidiva) già adeguatamente vagliati e disattesi argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in fav cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il rico versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’ll ottobre 2024.