Il Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e frustranti per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Ma quali sono le ragioni tecniche che portano a questa drastica decisione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità e sottolineando l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due principi cardine della procedura penale, consolidati da un orientamento giurisprudenziale costante.
Il Difetto di Specificità dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la mancanza di specificità del ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre pedissequamente le stesse censure e argomentazioni già presentate come motivi di appello. In altre parole, non aveva formulato una critica mirata e specifica contro le argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva respinto le sue tesi. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione; deve, invece, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento giuridico punto per punto.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove nel Giudizio di Legittimità
Il secondo principio richiamato è la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove (il cosiddetto ‘compendio probatorio’), come testimonianze o documenti, per decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Tale compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Chiedere alla Cassazione di reinterpretare gli elementi di prova, come ha fatto il ricorrente, equivale a domandarle di compiere un’operazione estranea alle sue funzioni, portando inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con le decisioni precedenti. Deve essere un atto tecnicamente elaborato, che individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. In assenza di questi requisiti, la strada verso una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, è quasi certa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il ‘compendio probatorio’?
Significa che la Corte di Cassazione non può svolgere una nuova valutazione delle prove (come testimonianze, documenti, perizie). Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione dei giudici dei gradi precedenti, senza poter riesaminare i fatti del processo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 13/09/1971
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argom ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gr corretti argomenti giuridici;
che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissi difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte com di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramen ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in conside per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano sta ritenuto, inoltre che il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatori consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una ope estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli eleme valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V n. 10289).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presid t