Ricorso inammissibile: perché la Cassazione può respingere l’appello
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole per presentare un ricorso diventano estremamente rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito e quali siano le conseguenze per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che è stato prontamente respinto perché i motivi addotti non erano consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, l’atto di appello presentato alla Suprema Corte conteneva argomentazioni che, secondo i giudici, non rispettavano i criteri richiesti per questo tipo di impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’appellante, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano altro che una sterile riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. In pratica, l’appellante non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti di Appello riesaminano i fatti e le prove (giudizio di merito), mentre la Corte di Cassazione ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano:
1. Meramente riproduttivi: Le argomentazioni erano una copia di quelle già presentate e disattese in appello.
2. Volti a una nuova valutazione delle prove: L’appellante chiedeva alla Corte di rileggere e reinterpretare le fonti probatorie, un’attività preclusa in sede di legittimità.
3. Privi di specifici travisamenti: Non veniva evidenziato alcun errore palese e decisivo commesso dal giudice precedente nell’interpretare una prova specifica.
La Corte ha specificato che il tentativo di ottenere una ‘rilettura alternativa’ delle prove è estraneo al sindacato della Cassazione. Di conseguenza, non potendo esaminare il ricorso nel merito, i giudici lo hanno dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono state duplici e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, a causa dell’inammissibilità del ricorso, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge chiari e specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello e miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Qual è la differenza fondamentale tra il giudizio della Corte d’Appello e quello della Corte di Cassazione?
La Corte d’Appello riesamina i fatti e le prove del caso (giudizio di merito), mentre la Corte di Cassazione si limita a controllare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici precedenti (giudizio di legittimità), senza poter rivalutare i fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’appellante?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 25/09/1981
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, pag. 4, sulla ritenuta esclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso’ll 31/10/2024.