Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata PALERMO il 16/08/1989
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità. Lamenta, che la Corte territoriale abbia errato nel trarre la prova della colpevolezza sulla scorta di quanto riferito dal teste di p.g. che ha proceduto all’attività di appostamento e osservazione, ritenendo, invece, irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME i ordine alle fattezze fisiche di colui da cui aveva acquistato lo stupefacente, che aveva parlato di un ragazzo di circa 16 anni che non aveva mai visto prima..
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Lo stesso è manifestamente infondato, in quanto si propongono censure in fatto e si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, e, in particolare, hanno ricostruito lo svolgimento della vicenda in esame e sottolineato come non vi siano dubbi circa la responsabilità della COGNOME alla luce di quanto osservato dalla p.g. – e risultante dagli atti, pienamente utilizzabili essendosi proceduto con rito abbreviato – durante lo svolgimento di un’attività di controllo del territorio svolta i INDIRIZZO NOME di Carini in data 28/04/2022. In tale occasione infatti gl
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agenti avevano notato un giovane a bordo di un’autovettura accostarsi ad un’abi- tazione dalla quale usciva la COGNOME che gli consegnava qualcosa in cambio di
denaro. Il ragazzo, identificato in NOME Rosario COGNOME, veniva fermato da una pat- tuglia e consegnava subito due involucri di sostanza stupefacente (marijuana del
peso di 2,4 g). I militari andati all’abitazione in INDIRIZZO vi trovano l’odier imputata che sottoposta a perquisizione veniva trovata in possesso della somma
di 370 euro. Estendendo poi la perquisizione al resto della casa trovavano due buste di marijuana del peso di 2,17 grammi e 9 stecche di carta stagnola conte-
nenti hashish, insieme alla somma di 110 euro in banconote di vario taglio. Il ritrovamento della medesima sostanza di quella in possesso del Vita in casa della
COGNOME conferma che era stata quest’ultima ad operare la cessione.
La Corte territoriale (pag. 4) dà conto delle dichiarazioni dell’acquirente NOMECOGNOME che aveva dichiarato di avere acquistato lo stupefacente da un giovane di cui non
conosceva il nome, nell’evidente tentativo di mandare esente da responsabilità
l’odierna ricorrente. Ma nemmeno l’odierno ricorrente spiega per quali ragioni avrebbero dovuto ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal NOME
rispetto a quanto riportato negli atti a propria firma dagli operanti nel corso dell’operazione di servizio cui erano dediti.
Si tratta di una motivazione logica e congrua con cui, con tutta evidenza, il difensore della ricorrente non si confronta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13/05/2025
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