Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 10/10/1987
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 16 maggio
2024, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2024
con la quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravant era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quant
ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, – 80 lett. G) del d.P.R. n. 309 del 1990 (
A) e 391
ter cod. pen. (capo B), fatti commessi in La Spezia il 26 ottobre 2023.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del v motivazione e della violazione di legge, il giudizio sulla sussistenza della recidi
manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni de giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (pag. 2-3 della sentenza impugnata)
le dieci condanne riportate tra il 2009 e il 2023, dall’imputato, soprattutto per reati c patrimonio e in materia di stupefacenti, risultando peraltro che il ricorrente ha commess
condotte delittuose della stessa indole fino a pochi mesi prima dei fatti di causa,; questi ult sono rivelati idonei a comprovare, anche in ragione della loro non occasionalità, la qualific
propensione a delinquere di COGNOME indubbiamente in grado di giustificare l’applicazione del contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.