Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20457 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC VUCINA nato il 04/11/1995
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto aggravato di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 529 cod. proc. pen. in ordine
all’assenza della condizione di procedibilità, lamentando la mancata presentazione di formale querela da parte della persona offesa, è manifestamente infondato, atteso
che, come si evince dalle sommarie informazioni del 3 febbraio 2023, NOME COGNOME manifestava – nei termini stabiliti dall’art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022 – la prop
volontà di sporgere formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei responsabili del reato, risultando in tal modo integrata la condizione di procedibilità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione
del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 26 marzo 2025