Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29128 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a VOGHERA il 27/05/1973
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 13961/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private
l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del
grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata (cfr.
Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024 Rv. 286082), mentre con riferimento all’omessa citazione in appello dell’imputato tale deduzione risulta smentita dagli atti, da cui
si evince che l’imputato ha ricevuto in carcere la notificazione della citazione a giudizio per l’udienza del 26 novembre 2024, eseguita il 10 ottobre 2024;
ritenuto che le altre deduzioni in punto di motivazione rafforzata e rinnovazione dell’istruttoria sono inammissibili, essendo evidente la manifesta infondatezza
della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla
correlazione tra la minaccia e l’atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, non essendo prevista per l’abbreviato incondizionato
c.p.p., introdotto l’obbligo della riassunzione delle prove ex art. 603, comma 3-bis dal d.lvo. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022;
ritenuto che la censura sulla illogicità della motivazione è ugualmente inammissibile, perché rivolta a sollecitare una diversa qualificazione giuridica (minacce) unicamente sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di fatto, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate, attesa la rilevata finalità delle minacce ad indurre l’agente a consentire la telefonata pur in difetto dell’autorizzazione prescritta;
ritenuto che anche l’ultimo motivo sulle attenuanti generiche si palesa del tutto generico rispetto alle argomentate valutazioni della sentenza di merito incentrate sul disvalore del fatto e l’assenza di elementi suscettibili di un più favorevole apprezzamento;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dellcassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore