Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 05/07/1971
avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza resa il 5 luglio 2024 dal Tribunale di Civitavecchia, con la quale NOME COGNOME è s
condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di euro 2.600 di ammenda, in quanto ritenut colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2, del d.lgs. n.
del 2006; fatto accertato in Fiumicino il 7 ottobre 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale, in via principale, si censura il giud colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera giudice di merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato gli accertamenti della Guardia Costie
di Fiumicino, da cui è emerso che presso la carrozzeria gestita da NOME COGNOME vi erano diversi materiali di risulta provenienti dall’attività esercitata, come sportelli e parabrezza
materiali di scarto provenienti dalla verniciatura dei veicoli, essendo stato accertato che dal p carico, datato 11 giugno 2018, al primo scarico, risalente al 12 febbraio 2020, era trascorso
tempo pari a 1 anno e 8 mesi, per cui si era in presenza di una gestione non autorizzata di rifi
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato che anche il trattamento sanzionatorio è immune da censure, essendo stata irrogata all’imputato la sola pena pecuniaria, in misura pari al minimo edittale, non potendosi pera sottacere a Continuo sono state concesse sia la sospensione condizionale che la non menzione.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2025.