Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/07/1972
avverso la sentenza del 09/09/2024 del GIUDICE COGNOME di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Padova il
9/9/2024, ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5 quater d.lgs. 286/1998;
Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 24 febbraio 2025
si denuncia la mancata considerazione e motivazione in ordine allo stato di indigenza così come sarebbe risultato dalle testimonianze dei testi dell’accusa;
Rilevato che la doglianza oggetto dell’unico motivo di ricorso è
manifestamente infondata
t
in quanto il giudice di merito, preso atto della mancata presenza dell’imputato e dato atto che lo stesso non ha ritenuto di addurre alcuna
giustificazione in ordine al mancato adempimento all’ordine di allontanamento
e
si è
conformato ai principi enucleati da questa Corte per cui è , comunque onere dell’imputato giustificare la propria condotta, altrimenti essendo neutra la mera
indigenza così come rilevata dagli operanti (specifica sul punto Sez 1, n. 7915 del
12/10/2017, dep. 2018, Pm in Boka, n.m.), ciò anche considerato che la documentazione che la difesa avrebbe allegato sul punto non è indicata nel ricorso
né è possibile, pertanto, apprezzarne la rilevanza, così che il motivo è da ritenersi aspecifico;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025