Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione del processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto ancor prima di essere esaminato nel merito, portando a un ricorso inammissibile. Comprendere le ragioni di tale esito è fondamentale per capire i limiti e le funzioni del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un imputato di impugnare la sentenza emessa a suo carico dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite i suoi legali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito. L’obiettivo era ottenere una riforma della precedente condanna, basandosi su una serie di motivi difensivi.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti necessari per essere discussa. Di conseguenza, il ricorrente non solo ha visto respinta la sua richiesta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono cruciali per comprendere la funzione della Corte di Cassazione. Il Collegio ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano ammissibili in ‘sede di legittimità’. La Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si riesaminano le prove e i fatti, ma un organo che valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza sollevare nuove questioni di diritto. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche.
Un punto centrale della decisione riguarda la mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso tale beneficio in ragione della ‘maggiore riprovevolezza’ della condotta. Questa valutazione si fondava su due elementi chiave: la ‘confermata recidiva’, ovvero i precedenti penali dell’imputato, e il ‘disvalore oggettivo’ del comportamento tenuto.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto) e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni di fatto già discusse in appello. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Ciò serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche che evidenzino una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomenti già valutati e respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Non sollevavano questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata applicata la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione di tale norma è stata esclusa a causa della ‘maggiore riprovevolezza’ della condotta. Questa valutazione si basava sulla recidiva confermata dell’imputato (i suoi precedenti penali) e sul disvalore oggettivo del fatto commesso, elementi che secondo i giudici rendevano il reato non meritevole del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11286 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 22/12/1994
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di ‘profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla maggiore riprovevolezza assegnata al fatto a giudizio nell’ottica della confermata recidiva alla luce precedenti dell’imputato e al disvalore oggettivo della condotta apprezzata nell’escluder l’applicabilità dell’ad 131 bis cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.