Ricorso Inammissibile: Lezione dalla Cassazione su Genericità e Limiti del Giudizio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un ricorso, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. Attraverso l’analisi di tre distinti motivi di doglianza, la Suprema Corte ribadisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità degli atti processuali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per cassazione. I motivi del ricorso erano tre: in primo luogo, si lamentava la mancata risposta alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; in secondo luogo, si contestava la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito; infine, si criticava la commisurazione della pena ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi per comprendere le logiche che governano il giudizio di legittimità.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il primo motivo è stato respinto perché la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata in modo del tutto generico nelle conclusioni per l’udienza d’appello. La Corte ha chiarito che una simile istanza, per essere presa in considerazione, deve essere specifica. È necessario indicare concretamente le finalità perseguite, le modalità con cui si ritiene di poterle raggiungere e tutti gli elementi utili a fornire al giudice i parametri per una valutazione. Una richiesta vaga e astratta, come nel caso di specie, integra una causa di ricorso inammissibile fin dall’origine, che può essere rilevata anche in sede di Cassazione.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti in Cassazione
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una riconsiderazione dei fatti. L’imputato, in sostanza, proponeva una valutazione delle prove diversa da quella adottata dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. La Cassazione è un giudice di legittimità, il cui potere è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e giuridici. Non può, quindi, procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Congruità della Motivazione sulla Pena
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello fosse stata “congruamente motivata”. In particolare, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a elementi concreti come le “modalità del fatto” e la “non lieve entità del danno”, giustificando in modo logico e conforme alla legge la sanzione inflitta. Di conseguenza, non vi erano i presupposti per un annullamento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. L’inammissibilità del ricorso deriva da tre errori fondamentali commessi dal ricorrente. In primo luogo, la violazione del principio di specificità, che impone di formulare le richieste in modo dettagliato e non generico. In secondo luogo, il tentativo di superare i limiti strutturali del giudizio di cassazione, chiedendo una nuova valutazione del merito della vicenda. Infine, la contestazione di una decisione, quella sulla pena, che era invece sorretta da una motivazione logica e adeguata. La Corte ha quindi applicato principi giurisprudenziali consolidati, citando precedenti delle Sezioni Unite per rafforzare le proprie argomentazioni.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico e consapevolezza dei limiti del giudizio di legittimità. Le istanze generiche e i tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti non solo non trovano accoglimento, ma comportano anche conseguenze economiche negative per chi li propone.
Perché la richiesta di pena sostitutiva è stata considerata inammissibile?
La richiesta è stata ritenuta inammissibile perché formulata in maniera del tutto generica, senza alcun riferimento concreto al caso specifico, alle finalità perseguite con la pena sostitutiva o alle modalità ritenute necessarie per conseguirle.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10804 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEBELLUNA il 30/09/2000
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
osservato, in relazione al primo motivo, che pur in assenza di una risposta da parte della Corte d’appello, il motivo non può trovare accoglimento a fronte di una richiesta, formulata in maniera del tutto generica nella conclusioni inviate per l’udienza cartolare, senza alcun riferimento concreto al caso specifico, alle finalità perseguite con la pena sostitutiva, alle modalità ritenute necessarie per conseguirle, sì da lasciare il giudice sfornito di parametri valutativi (cfr. sul necessaria specificità della richiesta di sostituzione della pena detentiva Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125 – 01), integrando pertanto una causa di inammissibilità originaria della richiesta, che, non dichiarata in precedenza, può essere rilevata anche in cassazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
osservato che il giudizio sulla pena – oggetto del terzo motivo di ricorso – è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (cfr. pag. 1 ove si richiama la non lieve entità del danno) in modo conforme alla legge e ai canoni della logica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così déciso in Roma, il 17 dicembre 2024.