Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che viene respinta per ragioni procedurali o di forma, senza che la Corte entri nel vivo della questione. Un’ordinanza recente ci offre un esempio pratico dei motivi che portano a tale esito e delle conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna. Attraverso il suo legale, ha presentato una serie di motivi a sostegno della sua richiesta, sperando di ribaltare l’esito del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di analizzare le argomentazioni nel merito, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. Ma quali sono state le ragioni che hanno portato a una decisione così netta? La risposta si trova nelle motivazioni dell’ordinanza, che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi per cassazione.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha individuato due principali categorie di vizi che inficiavano il ricorso:
1. Motivi basati su questioni di fatto
I primi due motivi del ricorso erano costituiti da ‘doglianze in punto di fatto’. In pratica, il ricorrente cercava di convincere la Cassazione a riesaminare le prove e a fornire una diversa interpretazione dei fatti. Tuttavia, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire ‘come sono andate le cose’, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione è un errore procedurale che porta quasi sempre all’inammissibilità.
2. Motivi generici e meramente riproduttivi
Gli altri motivi, dal terzo al decimo, sono stati giudicati ‘generici e meramente riproduttivi’. Questo significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare in modo specifico e critico quali errori di diritto avesse commesso il giudice precedente. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve invece contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando le violazioni di legge o i vizi di motivazione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è senza conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si basa su un principio stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000): chi propone un ricorso con colpa, cioè senza la dovuta diligenza nel verificare i presupposti di ammissibilità, deve farsi carico di un onere economico. Tale sanzione serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione finale, quindi, non solo conferma la condanna ma aggiunge un ulteriore costo per il tentativo, giudicato improprio, di accedere al terzo grado di giudizio.
Per quali ragioni principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se presenta motivi che contestano la ricostruzione dei fatti (che non è di competenza della Cassazione) o se i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza individuare specifici errori di diritto.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, cioè senza la necessaria diligenza professionale.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. L’ordinanza chiarisce che le ‘doglianze in punto di fatto’ sono inammissibili, poiché il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non riesaminare le prove o i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 15/08/1990
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ragioni per cui non possono considerarsi inammissibili, chiedendone la trasmissione al Pre per l’ulteriore prosieguo del processo;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi, in parte costituiti da in punto di fatto, di contenuto meramente confutativo (primo e secondo motivo) e, in altr (dal terzo al decimo motivo), generici e meramente riproduttivi di profili di cen adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte terri vedano le pagine da 6 a 10 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ca ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare i nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de / fè spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.