Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di ribaltare una sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando i criteri di valutazione e le sanzioni previste.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato contestava la sua condanna, sollevando critiche sia sulla valutazione della sua responsabilità penale per i reati ascritti, sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sua difesa ha quindi deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una revisione della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con un’ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’atto stesso. La conseguenza diretta è stata duplice: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti erano ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove questioni di legittimità o vizi procedurali rilevanti, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e disattese nel grado precedente.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta (richiamando le pagine da 3 a 6 delle motivazioni della sentenza d’appello) per respingere le doglianze dell’imputato. Di conseguenza, il ricorso non presentava elementi validi per un riesame da parte della Cassazione. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, la quale stabilisce che la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri che il ricorso sia stato proposto senza colpa, ipotesi esclusa nel caso di specie.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso che si limita a ripetere argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento e comporta costi certi.
La decisione serve da monito: prima di intraprendere la via della Cassazione, è essenziale un’analisi critica e approfondita per individuare vizi specifici della sentenza di secondo grado. Un ricorso fondato su motivi generici o ripetitivi non solo non avrà successo, ma si tradurrà in una sanzione economica che si aggiunge alle spese legali, rendendo la sconfitta ancora più onerosa.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Oltre alle spese processuali, quale altra sanzione economica è stata imposta?
Il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione è una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quando non si dimostra l’assenza di colpa nella sua proposizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44809 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profi di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti ed al diniego delle circ attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 6 della motivazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere es
Il Presidente