Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione per non Sbagliare
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, chiudendo definitivamente la porta a una revisione del caso. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce i principi cardine che portano a tale declaratoria, offrendo una guida preziosa per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’appellante aveva sollevato diversi motivi di critica, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia la mancata concessione di benefici di legge, come la sospensione della pena. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso è stato però immediatamente fermato e analizzato sotto il profilo della sua ammissibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando che l’atto presentato non possiede le caratteristiche necessarie per essere esaminato. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi presentati senza fondamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
L’ordinanza della Corte è molto chiara nell’individuare le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Queste motivazioni rappresentano un compendio delle buone pratiche da seguire e degli errori da evitare.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il vizio principale riscontrato dalla Corte è stata la reiteratività dei motivi. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello. È necessario, invece, che l’atto si confronti criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, spiegando perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. Mancando questo confronto, il ricorso perde la sua specificità e diventa un esercizio sterile.
La Genericità e Aspecificità delle Censure
Un altro fattore determinante è stata la genericità delle doglianze. Ad esempio:
* La richiesta di ammettere una nuova prova, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., è stata giudicata aspecifica perché non argomentata in relazione a quanto già deciso dai giudici di merito.
* La contestazione sulla mancata sospensione della pena è stata ritenuta generica perché non ha dialogato con le ragioni, esplicitate dalla Corte d’Appello, per cui non sussistevano i presupposti per la concessione del beneficio.
Un motivo di ricorso deve essere specifico, indicando con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
La Proposta di una Lettura Alternativa dei Fatti
Infine, la Corte ha sottolineato come il secondo motivo di ricorso si limitasse a proporre una lettura alternativa del merito, ovvero una diversa ricostruzione dei fatti. Questo è un errore comune ma grave. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello è logica e ben argomentata, non è possibile sostituirla con un’altra in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, non una terza occasione per discutere dei fatti. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che l’atto sia specifico, critico nei confronti della sentenza impugnata e focalizzato esclusivamente su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come dimostra la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato una semplice ripetizione dei motivi d’appello?
Quando riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati e respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità generica della motivazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti del processo?
No, la presente ordinanza conferma che non è possibile. Proporre una lettura alternativa del merito non è consentito in sede di legittimità se la motivazione della corte d’appello sulla ricostruzione del fatto è logica e persuasiva. La Cassazione giudica la corretta applicazione della legge, non i fatti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44702 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Considerato che i motivi di ricorso proposti si caratterizzano per la loro evidente reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede;
Atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Rilevato che il primo motivo di ricorso è del tutto aspecifico e generico, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza quanto alla richiesta di prova proposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (pag. 3, cori chiaro riferimento alle modalità di identificazione del telefono cellulare);
Considerato che il secondo motivo di ricorso si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e persuasiva quanto alla ricostruzione del fatto imputato, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 3, paragrafo 2), avendo la Corte di appello motivato persuasivamente quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto ascritto;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione della pena è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiarito come non sussistano i presupposti per giungere alla concessione del beneficio (pag.4, parafrafo 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Pres . nte