Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il proponente a severe conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire quando e perché un appello viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’individuo, attraverso i suoi legali, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna precedentemente confermata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere valutati in sede di legittimità. Invece di segnalare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorso tentava di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove.
Questo tipo di richiesta è estranea al ruolo della Cassazione, il cui compito non è quello di essere un “giudice di terzo grado” sui fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge (il cosiddetto “sindacato di legittimità”). Il ricorso, inoltre, è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, come indicato nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su principi consolidati. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso tendesse a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legge, esso perde la sua funzione e diventa inammissibile. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito “corretti argomenti giuridici” per disattendere le tesi difensive, rendendo il ricorso alla Suprema Corte un tentativo superfluo e non consentito.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ha anche imposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si giustifica perché i giudici hanno ritenuto che il ricorrente avesse agito “in colpa” nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, presentando un ricorso palesemente infondato, ha causato un inutile dispendio di risorse giudiziarie. Questa prassi è supportata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), che mira a scoraggiare appelli dilatori o temerari.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto o vizi di motivazione, chiede alla Corte di riesaminare i fatti e le prove del caso, oppure quando ripropone argomenti già valutati e respinti correttamente dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nella presentazione del ricorso, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione alla Cassa delle ammende?
Si viene condannati al pagamento di tale sanzione perché la Corte ritiene che il ricorrente non abbia agito senza colpa nel proporre l’impugnazione. Ciò avviene quando l’inammissibilità era prevedibile, e il ricorso ha quindi inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42942 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMPARONE NOME NOME NOME BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende a sollecitare un rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legitti ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023