Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15770 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, NOME<NOME e NOME,madou;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di COGNOME è meramente reiterativ delle censure già proposte con l'atto di appello e prospetta una diversa lettura dei processuali, operazione non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclu per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che l sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiara di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le p 14 a 12;
considerato che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di NOME e NOME sono anche essi reiterativi di quanto già eccepito con gli atti di appello, sui quali la Corte di a risposto con la motivazione contenuta alle pagg.20 e 21 della sentenza;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Il Pr iden