Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29031 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
STRAPUTICARI NOME, nato a Melicucco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Mezzojuso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sollev questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha adeguatamente argomentato in ordine all’irrilevanza della stessa questione, avendo evidenzi come gli ulteriori elementi di prova acquisiti – e poi effettivamente indi fossero di per sé sufficienti ai fini dell’affermazione di responsabilità degli im sicché i dati relativi al traffico telefonico si dovevano ritenere costituire « elementi di contorno»;
considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilit
per il reato attribuito, con riguardo particolare all’imputato COGNOME, n consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, si censurano supposti travisamenti del fatto o della pro basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4/ Dessimone, Rv. 207944-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6);
ritenuto che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, olt essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandos esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative sta sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficie argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento” – o, come nella specie, pena proporzionata alla gravità del fatto -, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel ca in cui venga irrogata una pena inferiore, come nella specie, alla media edittale rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.