Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME CAVA DE TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
~sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME NOME avverso l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. cod. proc. pen. dal Tribunale di Salerno, con la quale veniva rigettato l’ap avverso l’ordinanza emessa in data 16.5.2024 dalla Corte di appello di Salerno rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della cust carcere con quella degli arresti domiciliari, per i delitti dì ricettazione e de illegale di numerose armi comuni da sparo.
Per il Tribunale, l’indagato aveva inizialmente negato la riconducibilità d armi a se’ e i giudici avevano svalutato la confessione interve successivamente, perché COGNOME non aveva apportato con le sue dichìarazion alcun contributo ad una più precìsa ricostruzione dei fatti, mentre aveva cer di dimostrare l’estraneità del figlio NOME NOME.
Non vi erano, quindi, fatti nuovi che potessero modificare il quadro cautelar
1.1. Col primo motivo di ricorso COGNOME denuncia, invece, egli avrebbe so evocato nel corso dell’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero in data 23 l 2022 il nome di NOME, che figurava sulla porta dell’appartamento i cui erano state rinvenute le armi, senza voler accusare altri. Pertanto, vi s solo una motivazione apparente dell’ordinanza impugnata.
1.2. Col secondo motivo, inoltre, il NOMEnte denuncia che manca la motivazio del rigetto della istanza di sostituzione della misura con quella meno afflitti essendovi un domicilio fuori regione e la manifestazione di volontà dì sottopors braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare generico e come tale va dichiarato inammissibile, per non si confronta con le ragioni della decisione contenuta nell’ordinanza impugna
Per il disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugNOME, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto e non il frutto di una rivisi in termini critici della valutazione del materiale probatorio o indiziario, per tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della p che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal v mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi p della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazio di proposizioni che sì pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accogli
dell’una esclude l’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 201 Sanfilippo e altro, Rv. 271635);
Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel se che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, so inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, co come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probator da attribuire ai diversi elementi o evidenziano ragioni in fatto per giunger conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello s della valenza probatoria del singolo dato (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv 262965).
1.1. Nel caso in esame, il Tribunale, infatti, ha motivato l’insussistenza d rilevanza nel procedimento della confessione resa da NOME agli effetti del tempestiva ricostruzione della verità dei fatti svolta dagli inquirenti, senza c NOMEnte abbia fornito in ricorso la dimostrazione specifica dell’erroneità di assunto per porre tale errore a fondamento del vizio denunciato.
1.2. Inoltre, la ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale in carcer stata argomentata dai giudici sulla base dei numerosi e gravissimi precedent penali, anche in materia di armi e da una recente pendenza per estorsione; dat con i quali il NOMEnte non si è confrontato, sicché la critica contenuta in r non può essere presa in esame nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp, att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore