Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la riproposizione di censure già vagliate porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione e i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Le doglianze sollevate dal ricorrente si concentravano su aspetti relativi alla valutazione della recidiva, un elemento che era già stato ampiamente discusso e deciso dai giudici dei gradi di merito. L’appellante, non soddisfatto della decisione, ha portato la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un riesame della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni sul ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che le censure proposte fossero ‘meramente riproduttive’ di profili già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata giudicata:
* Giuridicamente corretta: Conforme alle norme di legge.
* Puntuale: Rispondente in modo specifico alle obiezioni della difesa.
* Coerente: Logica e priva di contraddizioni interne.
* Immune da vizi logici: Senza palesi incongruenze nel ragionamento.
Poiché la decisione impugnata era solida sotto ogni profilo, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità. Tentare di ottenere un nuovo giudizio sui medesimi punti, senza prospettare un reale vizio di legge, si traduce in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata (violazione di legge o vizi di motivazione), non limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già sconfitte in appello. Un ricorso formulato in questi termini è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate e preservando la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera riproduzione di motivi già esaminati e correttamente respinti dai giudici di merito. La sentenza d’appello è stata ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente e priva di vizi logici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che le doglianze sono ‘meramente riproduttive’?
Significa che le lamentele o i motivi di ricorso non introducono nuovi vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), ma si limitano a ripetere le stesse tesi difensive già presentate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate sono meramente riproduttive di profili di censura, inerenti alla riconosciuta recidiva, già adeguatamente va e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispet portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.