Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo. Questo caso dimostra chiaramente le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge e viene respinta senza entrare nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado su diversi punti, tra cui l’accertamento dei reati, l’entità delle lesioni personali subite e l’attendibilità di un verbale di arresto, lamentando l’assenza di un referto medico.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti del tutto infondati sotto il profilo procedurale. I giudici supremi hanno stabilito che tutte le questioni sollevate dall’imputato riguardavano l’apprezzamento del materiale probatorio. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’ su tutti i punti controversi. Le censure del ricorrente, al contrario, sono state qualificate come ‘del tutto generiche’, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo approfondito nel grado precedente. Di fronte a valutazioni di merito logiche e ben motivate, la Cassazione non ha potere di intervento.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo organo ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (error in iudicando) e il rispetto delle norme processuali (error in procedendo), non di riesaminare le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. I motivi di ricorso che si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sono, per definizione, estranei al perimetro del giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso non presentava vizi di legge ma solo un dissenso sulla valutazione delle prove, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3.000,00 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito: il ricorso in Cassazione non è una terza possibilità di giudizio sui fatti. Per avere successo, l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, senza tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto nei gradi precedenti. Un ricorso generico o fattuale non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le censure sollevate riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un verbale o l’entità di lesioni?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tali elementi probatori. Il suo compito è verificare che la motivazione della corte inferiore sia logica e non contraddittoria, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/09/1998
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi all’entità delle lesioni personali, alla attendibilità del verbale di arresto pur in assenza di referto medico, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
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