Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito in sede di legittimità. La Suprema Corte ha rigettato l’appello di un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile riproporre in Cassazione le stesse identiche argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza un confronto critico con la sentenza impugnata.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per reati legati alla detenzione di sostanze illecite, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava diversi aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui la valutazione sulla destinazione illecita della sostanza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna e una nuova valutazione del caso.
L’Analisi della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno constatato che le censure sollevate non erano nuove né specifiche, ma si limitavano a essere ‘meramente riproduttivi’ di profili già ampiamente esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già espresse in appello, senza argomentare specificamente sulle ragioni per cui la motivazione della Corte territoriale sarebbe errata, equivale a chiedere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che i giudici d’appello avevano fornito argomenti ‘giuridicamente corretti, puntuali e coerenti’. La sentenza di secondo grado aveva adeguatamente risposto a tutte le doglianze difensive, basando le proprie conclusioni sulle emergenze processuali acquisite. Non sono state ravvisate ‘manifeste incongruenze logiche’ nella valutazione della destinazione illecita della sostanza, nel diniego delle attenuanti generiche o nella conferma della recidiva. Di fronte a una motivazione così solida e completa, la mera riproposizione dei vecchi argomenti si è rivelata una strategia processuale inefficace e, in ultima analisi, inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente ben strutturato, focalizzandosi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti. La difesa deve confrontarsi criticamente con la motivazione della corte di merito, dimostrando dove e perché essa sia errata in diritto o manifestamente illogica, altrimenti il ricorso è destinato a un esito negativo.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono una mera ripetizione di censure già valutate e respinte nei gradi di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di vizi logici.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente si limita a riproporre le stesse critiche e argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che sta impugnando e senza evidenziare vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in reazione alla destinazione illecita della sostanza detenuta, al diniego delle generiche, alla conferma della recidiva rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amme de.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.