Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo rigetta
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza d’appello. Spesso, si tenta un’ultima via presentando un’impugnazione alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Suprema Corte. Un caso emblematico è quello del ricorso inammissibile, come evidenziato dall’ordinanza n. 22758 del 2024. Questo provvedimento ci offre un’occasione preziosa per comprendere i rigorosi requisiti richiesti per accedere al giudizio di legittimità e le conseguenze di una loro violazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito, sollevando diverse censure relative alla sua condanna. In particolare, le critiche si concentravano sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermando il suo giudizio a una fase preliminare. Oltre a confermare la decisione impugnata, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che regolano il giudizio di legittimità. Le motivazioni possono essere analizzate sotto diversi profili.
Genericità e Ripetitività dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della pronuncia riguarda la natura dei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero:
– Aspecifiche: non indicavano in modo chiaro e preciso quali norme di legge sarebbero state violate dalla corte d’appello.
– Meramente riproduttive: il ricorso si limitava a ripetere le stesse censure già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Non venivano offerti nuovi argomenti o critiche specifiche contro la logica della sentenza impugnata.
In sostanza, l’imputato ha riproposto le medesime argomentazioni sperando in un esito diverso, senza però rispettare i canoni tecnici del ricorso per cassazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità sul Ricorso Inammissibile
La Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di merito”. La Cassazione opera in “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non riesaminare i fatti.
Le questioni sollevate dal ricorrente, come la valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo (cioè l’intenzione di commettere il reato) o l’analisi sulla tenuità del fatto, costituiscono accertamenti di merito, di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione è un errore che porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario formulare censure specifiche, che attengano a vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente dibattute e decise. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, chiamato a sostenere le spese del procedimento e a pagare una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità. In questo caso, i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito, senza sollevare vizi di legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo specifico caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la responsabilità penale o l’intenzione dell’imputato?
No. L’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti. Questioni come la valutazione della responsabilità penale o dell’elemento soggettivo (l’intenzione) sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 184 – R.G. n. 1851/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo; pag. 5 sulla ritenuta responsabilità per il reato e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.