Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22738/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’analisi di questo caso ci permette di chiarire i confini tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di primo e secondo grado, e quello di diritto, di competenza esclusiva della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. La difesa dell’imputato aveva sollevato una serie di motivi di censura, sperando di ottenere un annullamento della condanna precedentemente inflitta. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito del giudizio è stato netto e perentorio: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione impedisce ogni ulteriore esame del merito della vicenda, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione e il concetto di Ricorso Inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha osservato che i motivi dedotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, le doglianze non vertevano su presunte violazioni di legge o errori procedurali (gli unici che possono essere fatti valere in Cassazione), ma si configuravano come contestazioni “in punto di fatto”.
La difesa, infatti, tentava di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, come la ritenuta responsabilità penale e la contestata recidiva, argomenti che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e correttamente vagliato e motivato nella sua sentenza. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Tentare di farlo equivale a presentare un ricorso con vizi che ne determinano, appunto, l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è strettamente circoscritto a motivi di diritto. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente. È quindi fondamentale che l’assistenza legale, in questa fase delicatissima del processo, sia altamente specializzata e capace di distinguere tra una legittima censura per violazione di legge e una sterile riproposizione di questioni di fatto, destinata inevitabilmente al rigetto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati riguardavano questioni di fatto e profili di censura già correttamente valutati e respinti dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di giudicare per la terza volta i fatti del processo, ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti (primo grado e appello) abbiano applicato correttamente le norme giuridiche. Non può, quindi, entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
n. 161 – R.G. n. 1523/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 4 sulla recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 GLYPH 5 -/ -24.