Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 10 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti in data 31 marzo 2022, condannandolo alla pena di anni due di reclusione per vari reati commessi in data 25/07/2021;
rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione illogica, omesso di disporre la ricognizione di persona avanzata con la richiesta di rito abbreviato condizionato, nonostante che tre testimoni avessero fornito descrizioni dell’attentatore non coincidenti tra loro, valutando sufficiente l’identificazione effettuata dalla teste COGNOME benché la sua descrizione fosse del tutto difforme da quella delle altre due testimoni, e per avere emesso condanna sulla base di indizi divergenti tra loro, in assenza di prove, stante la inattendibilità dei testi;
ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile, perché non risulta essere stato proposto al giudice di appello e non può, pertanto, essere sollevato per la prima volta nel giudizio di legittimità (vedi, tra le molte, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso sia inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa le ragioni della maggiore credibilità della teste COGNOME e la presenza di riscontri, anche se parziali, alla sua accusa, senza confrontarsi con tale motivazione e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della
motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore