Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. La Suprema Corte ha affrontato due questioni procedurali cruciali: gli effetti della mancata traduzione di una sentenza e la non ammissibilità di motivi di ricorso meramente ripetitivi. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
L’analisi del caso concreto
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Bologna, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si basavano principalmente su due argomenti: in primo luogo, lamentavano una presunta violazione dei loro diritti di difesa a causa della mancata traduzione della sentenza di condanna. In secondo luogo, contestavano la logicità della motivazione della sentenza in relazione alla loro responsabilità penale, all’esclusione delle attenuanti, all’applicazione della recidiva per uno di loro e al bilanciamento delle circostanze.
La questione della mancata traduzione della sentenza
Il primo motivo di ricorso è stato rapidamente respinto dalla Corte. I giudici hanno chiarito un principio consolidato: la mancata traduzione della sentenza di condanna non determina alcuna nullità del provvedimento. Al massimo, tale omissione può incidere sulla decorrenza del termine per presentare l’impugnazione. Poiché i ricorrenti avevano di fatto proposto ricorso, la questione è stata ritenuta superata e irrilevante ai fini della validità della decisione impugnata. Questa interpretazione rafforza l’idea che i vizi procedurali devono avere un impatto concreto sulla capacità di difesa per essere considerati invalidanti.
La valutazione del ricorso inammissibile per motivi ripetitivi
Il cuore della decisione riguarda gli altri motivi di ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi proposti erano mere riproduzioni di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I ricorrenti, infatti, tentavano di ottenere una rivalutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative compiute dai giudici delle istanze precedenti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse palesemente infondato e non consentito. Le motivazioni si basano su due pilastri. Primo, la questione della traduzione è stata risolta richiamando un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022), che stabilisce come tale mancanza non comporti la nullità. Secondo, per i restanti motivi, la Corte ha rilevato la loro natura ‘riproduttiva’ e ‘assertiva’. I ricorrenti non hanno individuato specifici vizi di legittimità, come il travisamento di una prova o una manifesta illogicità della motivazione, ma si sono limitati a riproporre la propria versione dei fatti, già disattesa nei gradi di merito. Questa strategia processuale è contraria alla funzione stessa del giudizio di Cassazione.
Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
La decisione riafferma con forza i confini del giudizio di legittimità. Per gli avvocati e gli imputati, ne derivano chiare indicazioni: un ricorso in Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi specifici della sentenza impugnata, quali violazioni di legge o difetti motivazionali evidenti e decisivi. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, rendendo la scelta di un ricorso infondato anche economicamente svantaggiosa.
La mancata traduzione di una sentenza di condanna rende nullo il provvedimento?
No, secondo la Corte di Cassazione la mancata traduzione non determina la nullità della sentenza, ma può influire sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione.
È possibile presentare in Cassazione le stesse censure già respinte in Appello?
No, il ricorso è dichiarato inammissibile se si limita a riproporre motivi di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza individuare specifici vizi di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità. Non può procedere a una rivalutazione o a una rilettura alternativa delle fonti probatorie, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME e NOME COGNOME;
ritenuto, quanto al primo motivo, che i ricorrenti non possono lamentare una violazione dei loro diritti difensivi dovuta alla mancata traduzione della sentenza di condanna, tenuto conto che avverso di essa è stato proposto ricorso, non determinando alcuna nullità la mancata traduzione (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinta, Rv. 283965) ma semmai la decorrenza di un diverso termine per l’impugnazione;
ritenuto che i restanti motivi, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti ed altre violazioni subordinate, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fon probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito anche in relazione all’esclusione delle attenuanti, alla continuazione, all’applicazione della recidiva per NOME ed al bilanciamento tra circostanze eterogenee:
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore