Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause di chiusura più nette di un procedimento giudiziario davanti alla Corte di Cassazione. Quando un ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni che possono portare a tale esito e delle relative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un giovane, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, impugnava la sentenza della Corte d’Appello che lo vedeva condannato. La sua difesa si basava su un unico motivo di ricorso, probabilmente incentrato sulla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, come il riconoscimento delle attenuanti generiche, forse facendo leva su una sua ammissione dei fatti. Tuttavia, il ricorso proposto è stato valutato dalla Corte di Cassazione come non idoneo a superare il primo e fondamentale filtro: quello dell’ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi legati alla qualità e alla pertinenza delle censure mosse dal ricorrente.
Genericità del Motivo d’Appello
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la “genericità” dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero sufficientemente specifiche e dettagliate per contestare efficacemente la sentenza di secondo grado. In particolare, il ricorso non riusciva a scalfire la logica della Corte d’Appello, la quale aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto, commesso mentre l’imputato era già ristretto agli arresti domiciliari. Il ricorso è stato inoltre definito “ripetitivo”, in quanto si limitava a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nel giudizio precedente, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di critica giuridica.
Irrilevanza della Confessione Tardiva
Un altro aspetto cruciale è stata la valutazione della confessione dell’imputato. La difesa probabilmente sperava che l’ammissione dei fatti potesse giocare a favore dell’imputato per ottenere uno sconto di pena. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui tale ammissione era irrilevante. Il motivo? I fatti erano già stati “autonomamente verificati ed accertati” dagli inquirenti. Una confessione su circostanze già provate non possiede quel valore di collaborazione processuale che può giustificare il riconoscimento di un’attenuante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e non meramente ripetitivo delle doglianze già esposte. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario individuare vizi di legge precisi nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il caso evidenzia come la confessione, per avere un peso processuale, debba fornire un contributo utile e concreto all’accertamento dei fatti, e non essere una semplice presa d’atto di una realtà investigativa già consolidata. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una formalità, ma una sanzione processuale che comporta costi economici e la fine definitiva di ogni speranza di riforma della sentenza.
Cosa succede quando un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e, come previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché la confessione dell’imputato non è stata considerata un’attenuante in questo caso?
La confessione è stata ritenuta irrilevante perché i fatti contestati erano già stati pienamente accertati e provati attraverso altre vie investigative. Una confessione su fatti già noti non fornisce un contributo utile alle indagini e, pertanto, non può essere valutata positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti.
Quali sono state le ragioni principali per cui la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile?
Le ragioni principali sono state la genericità del motivo di ricorso, che non contestava in modo specifico la sentenza d’appello, e la sua natura ripetitiva. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la gravità del fatto, commesso da una persona già agli arresti domiciliari, era un elemento sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17156/25
ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazi operata dalla Corte di appello ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell’esclusio delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della gravità del fatto posto in ess da ‘soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, oltre alla irri dell’ammissione dei fatti già autonomamente verificati ed accertati;
ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che al di là della ritenuta irrilev confessione nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione p fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Cons COGNOME e estensore COGNOME
COGNOME
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