Ricorso Inammissibile: La Guida Definitiva dalla Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La recente ordinanza n. 12565 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questo provvedimento è una lezione fondamentale su cosa non fare quando si decide di impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, ma l’esito è stato ben diverso.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il ricorso si fondava su due pilastri che, tuttavia, la Corte ha giudicato fragili e non conformi ai requisiti di legge. Vediamoli nel dettaglio.
Primo Motivo: La Critica Generica alla Motivazione
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, la critica non evidenziava un errore di diritto o un’illogicità manifesta e macroscopica. Al contrario, tendeva a proporre una diversa interpretazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di fare ciò che per legge non può fare: un nuovo processo. La Corte ha etichettato questo motivo come privo di “concreta specificità” e volto a una “rivalutazione delle fonti probatorie”, attività estranea al sindacato di legittimità.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche questa doglianza è stata giudicata “manifestamente infondata”. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento potenzialmente favorevole. È infatti sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, semplicemente, all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la critica del ricorrente sterile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato con forza la natura e i limiti del proprio giudizio. Ha chiarito che non sono ammesse censure che riguardano la “persuasività”, l'”adeguatezza” o la “mancanza di rigore” della motivazione, a meno che non si traduca in una palese illogicità. Il tentativo di sollecitare una “differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove” è destinato a fallire.
La decisione si basa sul principio cardine che distingue il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, dal giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla solo la corretta applicazione della legge. Pertanto, ogni motivo di ricorso che, direttamente o indirettamente, invita la Suprema Corte a riesaminare le prove e a sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in commento è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, né un generico lamento sull’ingiustizia della sentenza. Deve essere un atto tecnico, preciso e chirurgico, capace di individuare specifici vizi di legge o difetti di motivazione così gravi da risultare manifestamente illogici. In mancanza di tali requisiti, l’esito è segnato: il ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se è privo di specificità, se tende a una rivalutazione dei fatti e delle prove (che spetta ai giudici di merito) invece di contestare violazioni di legge, o se le critiche alla motivazione non evidenziano una illogicità manifesta e decisiva.
È sufficiente criticare genericamente la persuasività di una sentenza per avere successo in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che doglianze generiche sulla persuasività, adeguatezza o mancanza di rigore della motivazione non sono consentite. Il ricorso deve individuare vizi specifici e decisivi, come travisamenti di prove o illogicità palesi nel ragionamento del giudice.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi per giustificare la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.