Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Una recente ordinanza, la n. 12405/2024 della Settima Sezione Penale, ribadisce con chiarezza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché basato su una richiesta di rivalutazione del merito. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino. L’imputato era stato condannato per il reato di violenza privata aggravata, in cui era stato assorbito anche il reato di minaccia. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’unico motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di un diverso apprezzamento delle prove raccolte, in particolare mettendo in discussione l’attendibilità della deposizione della persona offesa e di altri testimoni. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il suo compito non è stabilire se un testimone sia credibile o meno, o se le prove siano state valutate correttamente nel merito, ma solo se i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di diritto e se la loro motivazione sia logica e priva di vizi evidenti.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è evidente e deriva da una colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Confermato
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione, che si possono riassumere in due punti chiave.
Distinzione tra Vizio di Motivazione e Riesame del Fatto
Il ricorrente ha denunciato un presunto vizio di motivazione, ma in realtà ha semplicemente proposto una lettura alternativa delle prove. La Cassazione chiarisce che criticare l’attendibilità di un testimone o proporre una diversa interpretazione delle deposizioni non costituisce un valido motivo di ricorso. Per poter contestare la valutazione delle prove, è necessario dimostrare un ‘travisamento della prova’, cioè che il giudice di merito abbia utilizzato una prova inesistente o ne abbia ignorata una decisiva, o ne abbia travisato il contenuto in modo palese. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a richiamare alcuni passaggi delle dichiarazioni, senza però dimostrare un errore così grave.
L’Irrilevanza della Memoria Difensiva
Anche la memoria difensiva presentata successivamente non ha potuto cambiare le sorti del ricorso. La Corte ha osservato che la memoria non solo non poteva sanare l’originaria inammissibilità, ma ribadiva argomentazioni di fatto e criticava in modo irrituale la valutazione preliminare di inammissibilità fatta dal magistrato delegato. La Corte ricorda che tale valutazione preliminare ha solo un carattere orientativo e non vincola la decisione finale del collegio.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema attenzione ai limiti del giudizio di legittimità. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice del merito è un errore strategico che porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto, garantendo l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava vizi di legittimità (errori di diritto), ma si limitava a chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘versato in fatto’?
Significa che le argomentazioni del ricorso si concentrano sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio (es. attendibilità di un testimone), tentando di ottenere un riesame del merito della causa, anziché contestare la violazione o l’errata applicazione di norme giuridiche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso palesemente inammissibile?
Oltre a non ottenere una revisione della sentenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver avviato un’impugnazione priva di fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tori che – per quel che qui rileva -, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ritenuto as il reato aggravato di minaccia contestato all’imputato (capo B. della rubrica) in quello aggrava violenza privata (capo A.) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in or all’affermazione di responsabilità – lungi dal muovere compiute censure di legittimità all’iter argomentativo della sentenza impugnata, è versato in fatto poiché ha perorato un divers apprezzamento del compendio probatorio (in particolare, della deposizione della persona offesa sub specie della sua attendibilità, oltre che delle altre deposizioni), senza prospettare ritualm travisamento della prova (che non può essere dedotto per il tramite del richiamo parcellizzat talune delle dichiarazioni in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01) e, dunque, inammissibile;
considerato che non conduce a conclusioni differenti quanto esposto nella memoria difensiva che – al di là del fatto che non può far venir meno la rilevata inammissibilità del comunque ribadisce la fondatezza del ricorso con allegazioni parimenti versate in fatto e muov irrituali censure all’enunciazione della causa d’inammissibilità individuata dal Magistrato delegat l’esame preliminare, riportata nell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., cui tuttavia «non può assegnarsi il significato di contestazione formale dell d’inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difen confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espre sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il col della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi» (Sez. 7, 28517 del 17/05/2016, COGNOME Scalora, Rv. 267537 – 01);
ritenuto, in conclusione, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.