Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Motivo Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione che manca di specificità rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare non solo al rigetto, ma anche a una condanna pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Catania decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su un unico motivo, incentrato sulla presunta inadeguatezza della motivazione della corte territoriale riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
Tuttavia, secondo la valutazione della Cassazione, il ricorso era formulato in termini troppo vaghi e generici, senza illustrare concretamente quali fossero i vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo unico presentato dal ricorrente era affetto da “genericità assoluta”.
In pratica, il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione della Corte d’Appello senza però spiegare nel dettaglio le ragioni per cui tale motivazione sarebbe stata viziata. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Cassazione di entrare nel merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, “congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio”. Il ricorso, invece, non solo non confutava specificamente tali argomentazioni, ma non spiegava neppure quali fossero i presunti “evidenti vizi della motivazione”.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente a sostenere le spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche imposto il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata ritenuta equa in relazione alla natura delle questioni sollevate e alla palese infondatezza del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere specifica e puntuale. Non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata. È necessario individuare con precisione i punti della motivazione che si contestano e argomentare in modo chiaro e giuridicamente fondato le ragioni del proprio dissenso. In caso contrario, il rischio di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile è molto alto, con l’ulteriore aggravio di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi addotti sono affetti da genericità assoluta, cioè quando non specificano in modo chiaro e puntuale i vizi della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equamente dalla Corte.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Con l e estensore
Il Preside