Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i confini del suo giudizio. Un caso recente ha ribadito un principio cardine: la Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione della legge. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su contestazioni di merito, sia destinato al rigetto, con conseguenze economiche per il proponente.
Il Percorso Giudiziario: dal Diniego della Liberazione Anticipata al Ricorso
La vicenda ha origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, che aveva respinto parzialmente il reclamo di un soggetto avverso il diniego di liberazione anticipata. Insoddisfatto della parte a lui sfavorevole, l’interessato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso e lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Perché la Cassazione Ritiene il Ricorso Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. Il motivo principale risiede nella natura delle contestazioni sollevate dal ricorrente. Queste, infatti, sono state qualificate come “doglianze di mero fatto”.
In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica da parte del Tribunale di Sorveglianza, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle circostanze fattuali che avevano già formato oggetto del giudizio di merito. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere come sono andati i fatti. Il suo compito è quello di giudice di legittimità, ossia di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Le Conseguenze di un Ricorso Basato su Motivi non Consentiti
Proporre un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. La legge, in particolare l’articolo 616 del codice di procedura penale, stabilisce precise sanzioni per chi adisce la Corte con motivi non consentiti. La dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro, una cifra ritenuta congrua dalla Corte, in assenza di elementi che potessero far ritenere scusabile l’errore del ricorrente nel proporre l’impugnazione.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise ma estremamente chiare. I giudici hanno sottolineato come il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Sorveglianza nella decisione impugnata fosse “pienamente logico e immune da vizi in diritto”. Di fronte a una motivazione così solida, le critiche del ricorrente si sono rivelate meri tentativi di rimettere in discussione il merito della vicenda, un’operazione non permessa in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi concluso che il ricorso era stato proposto per “motivi non consentiti”, rendendolo irricevibile per un esame di merito.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda rivolgersi alla Corte di Cassazione: è imperativo che il ricorso si concentri esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta inevitabilmente l’addebito delle spese processuali e di una sanzione economica. La decisione serve da monito sull’importanza di una corretta formulazione tecnica delle impugnazioni di legittimità, per evitare che un diritto si trasformi in un ulteriore onere.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su “motivi non consentiti”, ovvero contestazioni relative alla valutazione dei fatti (“doglianze di mero fatto”), mentre la decisione del tribunale inferiore era stata giudicata logica e giuridicamente corretta.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorso conteneva “doglianze di mero fatto”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della precedente ordinanza, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle circostanze concrete del caso, cosa che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto – in parte – il reclamo introdotto da COGNOME NOME avverso decisione del MdS reiettiva di liberazione anticipata.
Avverso detta ordinanza – nella parte sfavorevole – ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percor argomentativo – contenuto nella decisione impugnata – pienamente logico e immune da vizi in diritto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore