Ricorso inammissibile: perché la Cassazione può respingere l’appello
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un caso recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare quando e perché un ricorso inammissibile viene rigettato, con tutte le conseguenze del caso per il ricorrente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato la condanna di un automobilista per gravi violazioni al Codice della Strada, dichiarando il suo ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per la violazione dell’articolo 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, norme che puniscono chi, in caso di incidente, non si ferma e non presta l’assistenza occorrente. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su un presunto “travisamento del fatto”, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove. Tuttavia, la Corte Suprema ha prontamente respinto questa argomentazione, ribadendo un principio cardine del nostro ordinamento.
La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo ruolo, definito “sindacato di legittimità”, è quello di controllare che la legge sia stata applicata correttamente, non di rivalutare le prove o di sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Dedurre il travisamento del fatto, specialmente dopo la riforma del 2006, è un vizio non consentito nel giudizio di legittimità, poiché implicherebbe una sovrapposizione della valutazione della Cassazione a quella già compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte lo condanna anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al solo scopo di ritardare l’esecutività della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile su due pilastri fondamentali. In primo luogo, i motivi presentati non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Erano, in sostanza, generici e non specifici, limitandosi a riproporre questioni di fatto già ampiamente valutate nei gradi di merito. La giurisprudenza costante, richiamata anche dalle Sezioni Unite, richiede che i motivi di appello (e a maggior ragione di Cassazione) si confrontino puntualmente con la decisione contestata, evidenziandone gli errori di diritto.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come la doglianza relativa al “travisamento del fatto” sia estranea al giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove e decidere se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha inoltre osservato che la pena inflitta era stata correttamente giustificata dai giudici d’appello, i quali avevano tenuto conto dei danni alla persona offesa, della doppia violazione commessa e della gravità generale del comportamento, elementi che giustificavano anche il diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma con chiarezza i confini del giudizio di Cassazione. Presentare un ricorso generico o volto a ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e incentrati su vizi di legittimità, ossia errori nell’applicazione della legge. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, rendendo il ricorso un passo falso costoso e inefficace.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: i motivi erano generici e non contenevano un’analisi critica della sentenza impugnata; inoltre, il ricorrente ha tentato di sollevare la questione del “travisamento del fatto”, che non è un vizio deducibile nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il “travisamento del fatto”?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di rivalutare le prove e i fatti del processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori (Tribunale e Corte d’Appello), non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 189 commi 6 e 7, codice strada (in Caltanissetta, il 6/4/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, peraltro, quanto all’accertamento della penale responsabilità, la difesa ha dedotto il travisamento del fatto, vizio estraneo al sindacato di legittimità, atteso che – anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 – resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01);
che, inoltre, il bisogno di pena è stato giustificato dai giudici d’appello alla stregua dei danni riportati dalla persona offesa e della duplicità delle violazioni, il diniego delle generiche essendo stato invece giustificato per la gravità dei fatti e il grave pericolo che poteva derivare per la circolazione, elementi tutti riconducibili ai parametri legali di riferimento;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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