Ricorso inammissibile: la genericità costa cara
Quando si decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la presentazione di un ricorso inammissibile per genericità non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi applicati dai giudici.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso un unico motivo di impugnazione, contestava la decisione dei giudici di secondo grado in merito sia all’accertamento della sua responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio applicatogli. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare un dissenso generico, senza entrare nel dettaglio delle presunte lacune della sentenza impugnata.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha dichiarato senza mezzi termini il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come il motivo presentato fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, il ricorrente non aveva spiegato in modo puntuale le ragioni per cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata viziata, né aveva indicato quali fossero i punti specifici della decisione da contestare. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a un esame nel merito della questione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio cardine del processo di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già valutate in appello. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali sono gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente.
Nel caso di specie, il ricorso era totalmente carente sotto questo profilo. Mancava una critica specifica e argomentata alla sentenza della Corte d’Appello, che, secondo i giudici di legittimità, aveva invece “congruamente motivato” sia sulla responsabilità che sulla sanzione. Un ricorso che non individua i punti deboli della decisione che contesta è un atto inutile, che non può essere esaminato. La genericità equivale a una mancata impugnazione, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Le conclusioni
Questo provvedimento ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario “smontarla” pezzo per pezzo, evidenziandone con rigore logico e giuridico le falle. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con l’ulteriore beffa di una condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”, in quanto non specificava le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe stata viziata, né indicava i punti precisi della decisione oggetto di contestazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non contiene una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza precedente. Si limita a una contestazione vaga senza individuare gli errori di diritto o i vizi logici che il giudice avrebbe commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17279/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione, né alcuna specifica indicazione dei punti della decisione oggetto di doglianza;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Presi n e