Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Rivaluta le Prove
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Una recente ordinanza ha chiarito, ancora una volta, la differenza tra un legittimo vizio di motivazione e un tentativo di riesame del merito, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legge.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente lamentava, apparentemente, dei vizi nella motivazione della sentenza di condanna, cercando di evidenziare presunte lacune o contraddizioni nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
Tuttavia, l’istanza è giunta al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha prontamente identificato la reale natura delle doglianze.
I Limiti del Ricorso per Cassazione: le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha stabilito che il ricorso era, in realtà, proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in particolare dall’art. 606 del codice di procedura penale. Sebbene l’imputato avesse formalmente dedotto dei vizi di motivazione, le sue argomentazioni non miravano a confrontarsi con la struttura logica della sentenza impugnata per dimostrarne le falle.
Al contrario, il ricorso si traduceva in una richiesta di rilettura e rivalutazione delle prove. In sostanza, si criticava l’adeguatezza del giudizio espresso dal giudice di merito sui fatti, proponendone uno alternativo e più favorevole. Questo tipo di censura è estraneo alle competenze della Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte è di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non di decidere se una prova fosse più o meno convincente.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, perché le censure sollevate non erano riconducibili ai vizi di motivazione tassativamente indicati dalla legge, ma rappresentavano un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui non è possibile contestare l’adeguatezza della valutazione probatoria per ottenerne una diversa.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché manifestamente infondato. I presunti vizi di motivazione (mancanze, contraddittorietà, illogicità) denunciati dal ricorrente non emergevano affatto dal provvedimento impugnato. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta solida e priva delle pecche lamentate.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice. Non può essere utilizzato come un’ultima spiaggia per tentare di ribaltare l’esito del processo attraverso una nuova discussione sui fatti. Per chiunque intenda adire la Suprema Corte, è cruciale impostare l’impugnazione su basi giuridiche solide, evitando di sconfinare in un’analisi di merito che non le compete.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché, invece di contestare specifici vizi di legge o di motivazione previsti dall’art. 606 c.p.p., il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Secondo l’ordinanza, non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella data dal giudice di appello. La Corte è giudice di legittimità, non di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME, con cui apparentemente si deducono i vizi della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall’art. 606 cod proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura. In sostanza, si critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi del motivazione tassativamente indicate dalla legge.
Il ricorso è inammissibile anche perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.