Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise, soprattutto quando si giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile viene respinto, evidenziando i paletti procedurali che non possono essere superati. Questo caso dimostra come la reiterazione di argomenti già vagliati o l’introduzione di nuove questioni in sede di legittimità porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una decisione di un tribunale di merito. L’imputato aveva sollevato diverse questioni, tra cui la presunta erronea applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.), la valutazione della recidiva, la misura della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è entrato nel vivo di queste tematiche, fermandosi a un gradino prima: la valutazione preliminare della sua ammissibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. L’analisi di questi punti chiarisce perché il ricorso inammissibile non ha superato il vaglio della Corte.
Ripetizione di Censure Già Valutate
Per quanto riguarda la questione della non applicabilità dell’art. 131-bis c.p., i giudici della Cassazione hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a replicare profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei gradi precedenti. La Corte ha sottolineato che le motivazioni fornite in precedenza erano giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Riproporre le stesse argomentazioni senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Cassazione.
Introduzione di Nuovi Temi non Prospettati in Appello
Un altro errore procedurale fatale è stato l’aver introdotto, per la prima volta in Cassazione, temi di giudizio relativi alla recidiva, alla misura della pena e alle attenuanti generiche. La legge processuale stabilisce un principio di ‘devoluzione’, secondo cui il giudice d’appello esamina solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Introdurre argomenti completamente nuovi nel ricorso per cassazione è una pratica non consentita, poiché priverebbe la controparte e il sistema giudiziario di un doppio grado di valutazione nel merito su quelle specifiche questioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un organo che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che gli argomenti del ricorrente non rientrassero nei vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità. Le doglianze erano, in sostanza, un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, mascherato da censure di natura giuridica. Di conseguenza, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito o introdurre tardivamente nuove difese è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di costi per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, riproponeva argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito con motivazioni corrette e coerenti; in secondo luogo, introduceva per la prima volta in Cassazione temi di giudizio (come quelli su recidiva e misura della pena) che non erano stati presentati con l’atto di appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile presentare in Cassazione argomenti non discussi nel precedente grado di giudizio?
No, in linea di principio non è possibile. Il giudizio di Cassazione è limitato al controllo dei vizi della sentenza impugnata sulla base dei motivi presentati nei precedenti gradi di giudizio. Introdurre temi completamente nuovi viola il principio secondo cui ogni questione di merito deve essere sottoposta al doppio grado di giurisdizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla ritenuta non applicabilità dell’al bis cp , replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coere con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre avuto riguardo agli altri tre motivo ( inerenti la recidiva, la misura della pena irroga le generiche), introduce temi di giudizio non prospettati con l’appello Data Udienza: 07/07/2025
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.