Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell’interesse di NOME e COGNOME NOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell’imputato NOME, nonché di qualificaziore giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede;
che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della motivazione), si prospeano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dirittò giustificanti i ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche;
che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee sindacato del presente giudizio;
che, ancora, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, quanto al ricorso ddi NOME ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in consider -azione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevant ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altr da tale valutazione, come nella specie (cfr. fg. 12 della sentenza iMpugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e spese processuali e della somma di ammende. condanna i ricorrenti al pagamento delle euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso, il 7 maggio 2024.