Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. In particolare, la Suprema Corte si sofferma sul vizio dei motivi ‘meramente riproduttivi’, ovvero quelle argomentazioni che si limitano a ripetere censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questa prassi, come vedremo, non solo è inefficace ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Caso: L’Ordinanza della Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’appellante aveva sollevato tre motivi di doglianza per contestare la decisione dei giudici di merito. La questione è giunta infine al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a valutare la validità e la fondatezza delle argomentazioni difensive.
La Dichiarazione di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una valutazione precisa e tecnica dei motivi presentati, che non superano il vaglio preliminare necessario per una disamina nel merito.
I Primi Due Motivi: Una Ripetizione Inefficace
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei primi due motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato come questi fossero ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che i giudici di merito avevano fornito argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti, privi di manifeste incongruenze logiche.
Il Terzo Motivo: Una Conseguenza Logica
Il terzo motivo di ricorso è stato considerato subordinato alla fondatezza dei primi due. Di conseguenza, una volta negata la validità di questi ultimi, anche il terzo motivo ha perso ogni rilievo e non è stato neppure esaminato nel merito. Si tratta di una conseguenza logica e processuale comune nei casi in cui le diverse censure sono legate da un nesso di pregiudizialità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si allinea a un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfessate in appello. È necessario che il ricorrente articoli critiche specifiche contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge che i giudici di merito avrebbero commesso. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello pienamente corrette e logiche, rendendo di fatto il ricorso privo di qualsiasi fondamento ammissibile.
Le Conclusioni: Spese Processuali e Sanzione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione riafferma l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione dei ricorsi per Cassazione, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, mentre il terzo motivo era subordinato alla fondatezza dei primi due.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso si limitano a ripetere le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove e specifiche critiche contro la sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAZ COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso la epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi sono meramente ripr di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito co giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche r alla contestata sussistenza del dolo mentre il terzo motivo risulta subordinato alla dei primi due sicchè, negata quest’ultima, lo stesso perde rilievo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data giugr GLYPH eti i.uG(,(CD ‘T.A2c4