Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile viene respinto senza che la Corte entri nel vivo della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni e delle conseguenze di tale esito, che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’individuo, tramite il suo difensore, ha sollevato una serie di censure contro la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso. I giudici supremi non hanno analizzato la fondatezza delle argomentazioni difensive, ma si sono fermati a un vaglio preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti già accertati dai tribunali, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse identiche questioni già discusse e rigettate nei gradi precedenti, senza evidenziare vizi di legittimità, esso perde la sua funzione e viene dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Il ricorso è stato considerato una semplice ‘replica’ di profili di censura già ‘adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni della Corte d’Appello fossero ‘giuridicamente corrette’, ‘puntuali’ e ‘coerenti’, senza ‘manifeste incongruenze logiche’. Pertanto, mancavano i presupposti per un esame nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una mera ripetizione di doglianze già respinte. La mancata osservanza di questi principi non solo porta a una conferma della condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico, rendendo la strategia difensiva controproducente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Nel caso specifico, è stato ritenuto una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Secondo l’ordinanza e in base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, l’ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un ‘giudice del merito’. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non effettuare una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
è
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e l provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al complessivo contegno offensivo ascrivibile alla cOndotta materiale tenuta dal ricorrente (si veda pagina 1 dal primo motivo), da integrare senza incertezze i costituti propri del reato contestato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce.di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.