Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega le Conseguenze
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue dirette conseguenze per l’imputato. Quando un ricorso per Cassazione viene giudicato tale, non solo viene respinto senza un esame del merito, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Comprendere le ragioni di tale esito è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale per i reati ascrittigli, sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il suo obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della pena. Tuttavia, il suo tentativo di far valere le proprie ragioni si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte: Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due principali vizi procedurali. Questi errori evidenziano l’importanza di formulare un ricorso per Cassazione in modo specifico e tecnicamente corretto, evitando di riproporre questioni già decise o di introdurre tardivamente nuove richieste.
La Mera Ripetitività dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le censure mosse dal ricorrente erano una semplice riproduzione delle doglianze già presentate, esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Riproporre le stesse argomentazioni senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata rende il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
La Genericità e Tardività di Altre Richieste
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva mai chiesto in appello la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative. Sollevare tale questione per la prima volta in Cassazione è proceduralmente scorretto. Inoltre, il motivo di ricorso su questo punto è stato ritenuto generico, in quanto non specificava i presupposti che avrebbero giustificato l’applicazione delle sanzioni sostitutive. Questa mancanza di specificità ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Le motivazioni della Corte non si limitano a dichiarare l’inammissibilità, ma ne traggono le dovute conseguenze economiche. La legge prevede che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come nel caso di motivi manifestamente infondati o ripetitivi), quest’ultimo sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro. La Corte ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, che stabilisce il principio secondo cui non sussistono ragioni di esonero da tale pagamento quando l’inammissibilità è imputabile al ricorrente, scoraggiando così la presentazione di ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento mirato a denunciare vizi di legittimità specifici della sentenza impugnata, non un’occasione per ridiscutere il merito della vicenda. Per la difesa, ciò significa che è essenziale formulare motivi di ricorso nuovi, pertinenti e ben argomentati, evitando di riproporre le stesse questioni già vagliate nei gradi precedenti. In caso contrario, il rischio concreto non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un ulteriore onere economico per il proprio assistito, rendendo la strategia processuale controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi e specifici vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
È possibile sollevare in Cassazione una richiesta non avanzata in Appello?
No. La Corte ha stabilito che il ricorrente non può lamentarsi in sede di Cassazione della mancata applicazione di sanzioni sostitutive se non ha mai avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per i reati ascrittigli e per il diniego delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine nove e seguenti della sentenza impugnata;
rilevato che il ricorrente non ha chiesto nel corso del giudizio di appello la sostituzione della pena detentiva, così che non può dolersene in questa sede e, ad ogni modo, il motivo del ricorso è generico quanto ai presupposti applicativi delle sanzioni sostitutive;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024