Ricorso Inammissibile: Lezione dalla Cassazione sui Limiti dell’Appello
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i confini entro cui si può muovere un’impugnazione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la Cassazione non è un terzo processo sui fatti. Analizziamo questo caso per capire perché un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su tre motivi principali, con i quali si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna per il reato di resistenza. In sostanza, la difesa tentava di offrire una lettura alternativa delle vicende processuali, sostenendo che le decisioni dei giudici di merito fossero basate su una lettura travisata delle emergenze probatorie.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza chiara e concisa, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in “sede di legittimità”. Questo termine tecnico indica il ruolo specifico della Cassazione: essa non è un “terzo giudice del fatto” che può riesaminare le prove e decidere chi ha ragione. Il suo compito è, invece, quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorrente, sotto la veste di una presunta violazione di legge, stava in realtà tentando di:
1. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: Il ricorso offriva una versione della vicenda diversa da quella accertata dai giudici di primo e secondo grado, cosa non permessa in Cassazione.
2. Contestare la valutazione delle prove: Si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove, un’attività che spetta esclusivamente a loro.
3. Replicare censure già esaminate: Le questioni sollevate erano già state adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni ritenute corrette e coerenti.
La Corte ha sottolineato che le decisioni dei giudici di merito erano immuni da “manifeste incongruenze logiche”, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: ricorrere in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intero processo. È necessario presentare motivi specifici che denuncino un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza, non un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti. Tentare di superare questi limiti porta quasi inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge, evitando che si trasformi in un’infinita ripetizione dei giudizi di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e contestavano la valutazione delle prove già effettuata dai giudici di merito, tentando di replicare censure già respinte in appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso o le prove (come farebbe un giudice di primo grado o d’appello), ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARIANO COMENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
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letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consent dalla legge in sede di legittimità in quanto, adducendo una travisata lettura delle emergenz probatorie smentita dalle due conformi decisioni di merito e comunque apoditticamente addotta e sulla base di una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella privilegiata dai giud merito comunque prospettata senza effettivamente inficiare la lineare puntualità di quest’ultima replicano profili di censura, inerenti alla configurabilità della resistenza contestata s versante della contestualità e della idoneità della condotta oppositiva ascritta al ricorrente, adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.