Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica del decreto di citazio appello sia manifestamente infondato, alla luce della notificazione a mani della sore capace e convivente presso il domicilio eletto; cfr. sul punto la congrua motivazione verbale dell’udienza 3 luglio 2023 che ha rigettato l’eccezione formulata dal difensore;
considerato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al giudizio ed alla motivazio posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valu diversi da quelli adottati dal giudice del merito; si tratta pertanto di doglianze estra sindacato del giudizio di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specif decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la Corte d’appello ha adeguatamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’app meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che le ulteriori censure, con le quali si lamenta la condanna per un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione sono radicalmente smentite dalla lettura del capo di imputazione, ove viene integralmente riportata la formula adottata dall Commissione Sanitaria competente, che è l’oggetto della contestazione, a prescindere dalla ragione che avesse condotto a tale esito (difficoltà di deambulazione piuttosto che riduzion della autonomia personale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.