Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un esito frequente è la dichiarazione di ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della decisione precedente, ma anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che conducono a tale esito e delle sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate nei gradi di merito precedenti, decidevano di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano sulla presunta violazione di legge e sull’illogicità della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, in relazione ai reati previsti dagli articoli 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) e 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) del codice penale.
I ricorrenti, attraverso i loro difensori, hanno tentato di contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove così come effettuate dal giudice del secondo grado, sperando in un ribaltamento della decisione a loro sfavorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dei ricorrenti in modo netto e definitivo. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: in primo luogo, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni alla base della sua decisione, fornendo un importante vademecum su come non si deve strutturare un ricorso per cassazione. I motivi principali dell’inammissibilità sono stati:
1. Natura Ripetitiva dei Motivi: I ricorsi non facevano altro che riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese.
2. Mancanza di Critica Specifica: I ricorrenti non hanno sviluppato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Si sono limitati a una generica contestazione, senza demolire la logica del ragionamento del giudice precedente.
3. Tentativo di Rivalutazione delle Prove: Il fulcro dei ricorsi era un tentativo di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove (fonti probatorie). Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione, quale giudice di legittimità, è di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
4. Assenza di Travisamento della Prova: I ricorsi non hanno individuato specifici e decisivi ‘travisamenti della prova’, ovvero errori evidenti del giudice nel percepire un dato probatorio, unico caso in cui la Cassazione può intervenire sulla ricostruzione fattuale.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza in analisi ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità della sentenza e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Quando un ricorso si limita a riproporre vecchie argomentazioni o a chiedere una diversa interpretazione delle prove, il suo destino è segnato verso l’inammissibilità. Le conseguenze pratiche sono severe: la condanna diventa definitiva e si aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente. Questo serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare reali vizi di legge, evitando impugnazioni generiche e destinate al fallimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano meramente ripetitivi di argomenti già valutati e respinti correttamente dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Cosa significa che un ricorso non supera la soglia di ammissibilità?
Significa che il ricorso manca dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato nel suo contenuto. Nel caso specifico, i motivi erano generici, non criticavano specificamente la logica della sentenza impugnata e non individuavano vizi di legge, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine agli artt. 493 ter cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e 337 cod. pen. (per il solo COGNOME), non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), oltre che volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fon probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore