Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un terzo processo. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente i confini di questo giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e spiegando perché determinate critiche non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta violazione di legge e su un vizio della motivazione della sentenza di secondo grado. Sostanzialmente, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le prove e che la sua motivazione fosse poco persuasiva e non sufficientemente rigorosa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e una successiva memoria difensiva, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea una regola fondamentale del processo penale: non tutte le critiche a una sentenza possono essere portate all’attenzione della Cassazione.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici hanno spiegato che non sono ammesse doglianze che criticano la ‘persuasività’, l”adeguatezza’ o la ‘puntualità’ della motivazione della sentenza impugnata. Il loro compito non è valutare se il giudice di merito ‘poteva’ convincersi in modo diverso, ma solo se il suo ragionamento è esente da vizi logici ‘manifesti’ o da errori nell’applicazione delle norme giuridiche.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha tentato di sollecitare una ‘differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove’. In pratica, ha chiesto alla Cassazione di fare ciò che spetta esclusivamente al giudice di primo e secondo grado: valutare il peso e il significato delle prove. Questo tipo di richiesta trasforma impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non permessa dalla legge.
La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘completa e particolarmente convincente’, immune da vizi logici e aveva efficacemente confutato la linea difensiva. Pertanto, non c’era spazio per una censura in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso principale ha travolto anche i motivi aggiunti presentati successivamente, come previsto dall’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È cruciale comprendere che il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e fondato su vizi specifici previsti dalla legge. Criticare genericamente l’operato del giudice di merito o proporre una propria lettura dei fatti è una strategia destinata al fallimento. Per avere successo, un ricorso deve identificare una chiara violazione di legge o una palese illogicità nel percorso argomentativo della sentenza, senza sconfinare mai in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava validi errori di diritto, ma criticava la persuasività e l’adeguatezza della motivazione della corte inferiore, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione.
Quali tipi di vizi della motivazione possono essere contestati in Cassazione?
Possono essere contestati solo i vizi che si traducono in una mancanza di motivazione o in una sua illogicità manifesta. Non sono ammesse critiche relative alla non condivisione del modo in cui il giudice ha valutato le prove o alla persuasività del suo ragionamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALICE SALENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME nonché la memoria del 7 giugno 2025 con motivi aggiunti;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per violazione di legge e vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono permesse doglianze che censurino persuasività, adeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, ovvero quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, di conferma della sentenza di primo grado con esplicito riferimento alle memorie, al loro valore argomentativo (ritenuto di scarso momento), nonché con compiuta esposizione della linea difensiva (tuttavia efficacemente confutata), rendendo, tra pg. 8 e pg. 17 una motivazione completa e particolarmente convincente, per nulla esposta a critiche di mancanz o di illogicità (che, peraltro, deve essere manifesta, per aver rilievo come critica di legittimità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti nella memoria (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.);
considerato che all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.