Ricorso inammissibile: le conseguenze di un appello generico
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia formulato in modo specifico e critico rispetto alla decisione che si intende impugnare. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. Il suo ricorso, tuttavia, è stato oggetto di un’attenta analisi da parte dei giudici di legittimità, che ne hanno valutato la struttura e il contenuto.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ovvero non ha stabilito se l’imputato fosse colpevole o innocente. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
La motivazione della Corte è stata netta e lineare. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso non fossero ‘scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni’ della sentenza d’appello. In altre parole, l’appellante si era limitato a contestare la decisione in modo generico, senza smontare punto per punto le ragioni logico-giuridiche su cui si fondava la condanna.
La Suprema Corte ha sottolineato, al contrario, la coerenza e la logicità della motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente individuato gli elementi costitutivi del reato e comminato una pena congrua, prossima al minimo previsto dalla legge. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso, per avere successo, deve essere altrettanto specifico e puntuale, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, tecnici e focalizzati sui vizi della sentenza impugnata. Presentare un atto generico equivale a una sicura declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria che può essere onerosa. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia articolare le censure in modo efficace e pertinente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contenevano una critica analitica e specifica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza impugnata, risultando quindi generici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la precedente sentenza della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione ‘lineare e logica’, che aveva correttamente ritenuto sussistenti gli elementi del reato e congrua la pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso sono, all’evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e l motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi d contestato e ritiene congrua la pena, prossima al minimo edittale, comminata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Pres ente