Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni quando tali regole non vengono rispettate. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a questa declaratoria, sottolineando l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di impugnazione.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La ricorrente sollevava diverse questioni, contestando l’entità della pena, la determinazione del momento in cui il reato era stato commesso, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la negata sospensione condizionale della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato in toto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile.
Le Ragioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato meticolosamente ogni singolo motivo del ricorso, evidenziandone le criticità che ne hanno impedito l’analisi nel merito. Comprendere queste ragioni è fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Genericità della Censura sulla Pena
Il primo motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a riproporre la stessa doglianza già presentata in appello, senza però confrontarsi con le argomentazioni puntuali e specifiche con cui i giudici di secondo grado l’avevano respinta. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione; deve attaccare specificamente la logica e la coerenza della sentenza impugnata.
Difetto di Interesse e Novità della Questione
Un’altra censura verteva sulla determinazione del tempus commissi delicti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per due ragioni concorrenti. In primo luogo, la questione non era stata sollevata in appello, rappresentando quindi una doglianza nuova e non consentita in sede di legittimità. In secondo luogo, è stato riscontrato un “difetto di interesse”, poiché, anche accogliendo la tesi della ricorrente, non ne sarebbero derivati effetti favorevoli per lei. La giustizia non si occupa di questioni puramente teoriche, ma di istanze che possono produrre un risultato concreto e positivo per chi le solleva.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte di Cassazione si sofferma poi sulle altre questioni sollevate, confermando la correttezza della sentenza d’appello. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificato da una motivazione adeguata e logica, basata sulla gravità del fatto e sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputata. La Corte ha ribadito che la valutazione su tali circostanze è un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Infine, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, i giudici hanno sottolineato che non solo la richiesta non era stata formulata in appello, ma non avrebbe comunque potuto essere concessa. L’entità complessiva della pena inflitta superava i limiti di legge previsti per l’applicazione di tale beneficio. La decisione della Corte, pertanto, si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali del ricorso, che sono risultati tutti carenti.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le censure siano specifiche, pertinenti, non nuove e supportate da un interesse concreto. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e non si confrontano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, se il ricorrente non ha un interesse giuridicamente rilevante all’accoglimento della censura, o se i motivi vengono proposti per la prima volta in Cassazione senza essere stati sollevati in appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la decisione dei giudici di merito era basata su una motivazione logica e adeguata, fondata sulla gravità del fatto. La sospensione condizionale non è stata concessa sia perché non era stata richiesta in appello, sia perché l’entità totale della pena era superiore ai limiti previsti dalla legge per tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la senten in epigrafe indicata;
rilevato che il ricorso censura il trattamento sanzionatorio, ritenu eccessivo, non confrontandosi con le puntuali e specifiche ragioni addotte dal giudice di appello per rigettare l’analoga questione ivi dedotta;
ritenuto che la contestazione concernente la determinazione del tempus commissi delicti, oltre a non esser stata specificamente dedotta in appello, è inammissibile per difetto di interesse, posto che pur ancorando la data inizia del fatto al 2013 non ne conseguirebbero effetti favorevoli per l’imputata;
ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato adeguata e logica motivazione, esente da censure rilevabili in questa sede fondata sulla valutazione della gravità del fatto e dell’assenza di elementi ido ad attenuarne la rilevanza;
ritenuto che la sospensione condizionale della pena, oltre a non esser stat richiesta in appello, non poteva comunque esser concessa, stante l’entit complessiva della pena irrogatal»(
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. 00
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente