Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7327  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell’esercizio de funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME – sotto processo per il delitto di omicidio premeditato, aggra dall’impiego del metodo mafioso, e sottoposto alla misura cautelare del custodia in carcere – avverso il provvedimento della locale Corte di assis appello, che aveva respinto l’istanza di attenuazione del regime custodiale.
Il Tribunale concordava con la decisione appellata nel giudicare immutato i quadro cautelare che aveva giustificato la misura di massimo rigore.
 Avverso l’ordinanza adottata in sede di appello cautelare, COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nell’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione. Il giudice a quo si sarebbe indebitamente rifiutato di prendere in considerazione il fatto sopravvenuto, mai in precedenza vagliato e rilevant rappresentato dalla sostituzione di misura cautelare di cui aveva beneficiato coimputato.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  li ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha in realtà preso in considerazione l’elemento allegato qu fatto sopravvenuto e, indipendentemente dalla circostanza che esso fosse sta già vagliato, lo ha giudicato inidoneo ad influire sulla valutazione delle esi cautelari riguardanti il ricorrente.
Quest’ultimo non contrasta tale affermazione con alcun argomento specifico, non potendosi ritenere tale la mera pedissequa riproduzione delle censure g dedotte con l’appello cautelare (da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521-01), peraltro di puro merito.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cor sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende
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nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare tremila euro.
La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/11/2023