Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 2729/2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità e la mera riproposizione dei motivi d’appello conducano a una declaratoria di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di doglianze relative sia alla sua responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Ordinanza della Corte e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare che non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. I giudici hanno riscontrato che i motivi presentati erano viziati da due difetti fondamentali: erano generici e, in larga parte, si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Secondo la Corte, questa modalità di redazione del ricorso non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per accedere al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: perché un ricorso è inammissibile?
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. In primo luogo, il ricorso è stato definito ‘generico’ e ‘di difficile lettura’, evidenziando una carenza di chiarezza e specificità nell’esposizione delle censure. Invece di contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a riproporre le tesi difensive del precedente grado di giudizio. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso che non si confronta specificamente con la decisione di appello è destinato a fallire.
In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. Ciò significa che, anche a un’analisi superficiale, le argomentazioni del ricorrente apparivano prive di qualsiasi fondamento legale. La Corte ha infatti sottolineato come la Corte d’Appello avesse ‘adeguatamente argomentato’ la propria decisione, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico. Di fronte a una motivazione solida e coerente, la semplice riproposizione di argomenti già vagliati non può costituire un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni: conseguenze economiche e lezioni pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In applicazione del principio consolidato, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ha anche disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, è giustificata dalla colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla sentenza impugnata, evitando la mera ripetizione di argomenti già esaminati. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, di difficile lettura, consistono nella mera riproduzione dei motivi di appello e sono manifestamente infondati, soprattutto a fronte di una sentenza d’appello adeguatamente motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna a pagare una somma alla Cassa delle ammende è sempre automatica?
Sì, consegue alla dichiarazione di inammissibilità, in quanto si presume la colpa del ricorrente nell’aver proposto un ricorso senza i requisiti di legge, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici – il primo peral di difficile lettura e, per la quasi totalità, consistente nella riproduzione dei motivi di manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico jsia in ordine alla responsabilità dell’imputato che al trattamento sanzioNOMErío (si vedano le pagine da 4 a 7);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.