Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio operato, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un’impugnazione si traduce in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati contro il patrimonio (danneggiamento aggravato), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti a sostegno dell’impugnazione contestavano sia il vizio di motivazione della sentenza sia l’erronea applicazione di alcune norme del codice penale. In sostanza, il ricorrente non era d’accordo con la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Posizione del Ricorrente
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha tentato di dimostrare l’illegittimità della condanna riproponendo le proprie argomentazioni difensive. L’obiettivo era quello di ottenere dalla Suprema Corte una rilettura alternativa delle fonti di prova, sperando in un esito diverso. Tuttavia, questa strategia si è scontrata con i limiti intrinseci del giudizio di Cassazione.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rapidamente liquidati come inammissibili. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate non costituissero una critica alla legittimità della sentenza impugnata, ma si risolvessero in “mere censure di fatto”. Questo significa che il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, ma ha semplicemente contestato l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e decidere nuovamente chi ha ragione e chi ha torto nel merito della vicenda. Il cosiddetto “sindacato di legittimità” si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Proporre una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”, come ha fatto il ricorrente, è un’attività preclusa in questa sede, a meno che non si dimostri un palese “travisamento della prova”, cioè che il giudice abbia fondato la sua decisione su una prova inesistente o ne abbia alterato il significato. Nel caso di specie, tale travisamento non è stato neanche dedotto in modo specifico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state concise ma nette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Era riproduttivo: Le censure sollevate erano una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
2. Mancava di critica specifica: Non veniva mossa una critica puntuale e argomentata contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma ci si limitava a contrapporre la propria versione dei fatti.
3. Mirava a un nuovo giudizio di fatto: La richiesta sottesa al ricorso era quella di un nuovo esame del merito, estraneo alle competenze della Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La decisione, quindi, non solo chiude il caso specifico ma riafferma con forza il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità nel sistema penale italiano.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su mere censure di fatto, ovvero contestava la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, cercando di proporre una rilettura alternativa delle fonti probatorie, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è “riproduttivo” di rilievi già esaminati?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e nuova contro la logica e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2235 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt commi primo e secondo e 625 n. 7) cod. pen., è fondato su mere censure di fat peraltro riproduttivo di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagina 3 e seguenti);
che tale motivo è volto a prefigurare una alternativa rilettura delle probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pert individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttame valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore